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CITTA’INSIEME SUL PIANO CASA REGIONALE

Pubblicato il 19 - maggio - 2010

CITTA’INSIEME SUL PIANO CASA REGIONALE

 

Rinviando ad una sede più adeguata la valutazione complessiva delle norme contenute nel cosiddetto piano casa regionale (legge regionale n° 6 del 23 marzo 2010), delle sue finalità, vere o presunte, e degli strumenti ivi contenuti per conseguirle, ci preme qui porre alla attenzione dei Consigli Comunali che ad essi è affidato dal comma 4° dell’art. 6 il compito di adottare, entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge avvenuta il 26 marzo 2010, una delibera con la quale “possono motivatamente escludere o limitare l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale”.

 

Tale norma scaturisce dalla consapevolezza del legislatore che la legge può provocare dissesti sul piano urbanistico, paesaggistico e ambientale, e per tanto affida ai Comuni il compito della preventiva determinazione circa la limitazione od esclusione della applicabilità di alcune norme, previa la verifica degli effetti che la loro pedissequa applicazione può provocare in tutto il loro territorio o in parte di esso.

 

Ai Comuni spetta dunque il ruolo di compiere tutte quelle attente valutazioni necessarie alla intrapresa di decisioni che conseguano la salvaguardia dei particolari aspetti che caratterizzano i vari territori e la difesa dalle criticità che li assillano. Va verificato, ad esempio, se gli aumenti di volume derivanti dalle demolizioni e ricostruzioni di edifici nelle zone consolidate dei Comuni non possano determinare la realizzazione di edifici sì rispettosi delle norme antisismiche ma in ambiti urbani sempre più pericolosi proprio per l’aumento delle volumetrie (fino al 35%!), e conseguentemente degli abitanti, consentito dall’art. 3 della legge.

 

Va verificato, ad esempio, che tali aumenti di volumetrie non possano essere attuati in aree soggette ad un effettivo rischio idrogeologico, attraverso una coscienziosa lettura dello Studio Geologico (strumento talvolta non adeguatamente tenuto in conto in sede di determinazione delle scelte urbanistiche) ed attraverso una attenta rivisitazione delle sapienti consuetudini costruttive locali in base alle quali è facile comprendere quali siano le aree da escludere dalla edificazione, e dunque nel caso specifico all’aumento della volumetria. Va verificato, ad esempio, se gli interventi di demolizione debbano poter interessare anche edifici che, ancorché non vincolati ai sensi del codice dei beni culturali, hanno caratteristiche qualitative, ambientali o testimoniali tali da porre la necessità della loro conservazione.

 

In relazione a questo ultimo punto, basti pensare ad una sola implicazione per capire l’effettiva consistenza del problema. Nella città di Catania e nel territorio dei Comuni etnei, vi sono migliaia di edifici con tipologia a villa urbana e villa per villeggiatura, prevalentemente edificati prima dell’ultimo conflitto mondiale, le cui caratteristiche, qualitative ambientali e testimoniali, ovvero la loro architettura il loro apparato stilistico il loro rapporto col sito, ne richiedono la conservazione e la salvaguardia. Richiedono cioè che non si attuino le possibilità previste dall’art. 3 della legge ovvero “la integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa … in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici Comunali”.

 

Ai Consigli Comunali (e tra questi, quello di Catania) che hanno in corso l’iter per l’assunzione della delibera di cui al comma 4° dell’art. 6, chiediamo di valutare attentamente la possibilità data dalla legge perché siano individuate e stabilite le giuste limitazioni affinché l’obiettivo della salvaguardia di particolari manufatti e di particolari brani di territorio sia garantita anche nel rispetto delle specifiche norme ambientali in vigore. A quei Consigli Comunali che hanno già adottato la suddetta delibera (ad esempio quello di S. Giovanni La Punta) chiediamo che essa sia rivista nell’ottica qui riportata.

 

Il governo responsabile del territorio comporta l’assunzione di scelte e di discriminanti, e non la passiva e pedissequa attuazione di norme. Solo così si tutela questo bene primario collettivo.

 

CittàInsieme – Italia Nostra – LIPU

Porto del Sole Comitato Cittadino – WWF Catania

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