DIRITTO&DIRITTI: ANCHE IL MASSIMO SCOPERTO PER INDIVIDUARE FINANZIAMENTO USURAIO
di Francesco Silluzio- La Cassazione con la sentenza n.12028/2009, depositata nei giorni scorsi, ha sancito definitivamente che per valutare se il costo di un finanziamento e’ usuraio, deve essere inclusa nei conteggi anche la commissione di massimo scoperto.
Un’onere che prima, grazie ad una interpretazione ambigua di Banca d’Italia, non era immediatamente considerata. Con questa sentenza i procedimenti in corso e quelli di nuova attivazione tra banche e clienti avranno uno svolgimento più certo, in quanto molte cause intentate da persone fisiche o aziende contro le banche, accusate di ‘usura’, vertevano proprio attorno all’inclusione o meno della commissione di massimo scoperto nei conteggi.
Tale decisione ha interpretato in maniera estensiva quanto disposto dall’articolo 644 del codice penale. La norma impone di considerare rilevanti per la determinazione dell’usura «tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con un suo uso del credito». Tra questi, nella lettura della corte, deve rientrare indubbiamente anche la commissione di massimo scoperto, visto che si tratta di una commissione, di un costo legato all’erogazione del credito. Si tratta, infatti, di una commissione che scatta tutte le volte in cui il cliente utilizza lo scoperto di conto corrente e va a compensare l’onere cui l’intermediario finanziario si sottopone nel procurarsi la provvista da mettere a disposizione del cliente.
L’interpretazione della cassazione potrebbe aprire la strada a future azioni legali da parte di tutti quei clienti di istituti di credito che si erano visti addebitare tassi ai confini della soglia di usura che non veniva oltrepassata solo per il fatto che la commissione di massimo scoperto non veniva conteggiata tra gli elementi rilevanti. La cassazione spiega che l’interpretazione estensiva è corroborata dalla normativa che successivamente è intervenuta nella materia dei contratti bancari. A questo riguardo bisogna richiamare l’articolo 2 bis del decreto legge n. 185 del 2008 che, al comma 1, disciplina le clausole contrattuali che hanno per oggetto la commissione di massimo scoperto ridimensionandone l’operatività.
In applicazione di questa normativa, la Banca d’Italia ha diramato nell’agosto del 2009 le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi sulla base di quanto richiesto dalla legge sull’usura. Fra le varie voci da comprendere nel calcolo trova posto anche la commissione di massimo scoperto insieme con altri elementi come gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati. La sentenza precisa che le istruzioni di vigilanza in vigore fino al secondo trimestre 2009 prevedevano che la commissione di massimo scoperto non entrava nel conteggio del tasso globale, ma veniva rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali.
Del resto, fin dalla prima rilevazione, successiva alla legge antiusura del 1996, la metodologia di calcolo di Banca d’Italia è stata a fondamento dei decreti con i quali il ministero del tesoro determinava la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi. Per arrivare alla conclusione, la Corte di Cassazione ha condotto un’analisi della natura della commissione di massimo scoperto, precisando che questa voce non rappresenta un interesse in senso tecnico, ma piuttosto un onere posto in relazione allo «scoperto di conto corrente» che trova una giustificazione come parziale compensazione per la minore redditività che la banca subisce, dovendo tenere a disposizione risorse liquide oltre all’affidamento concesso. «Non può escludersi però – chiarisce ancora la cassazione – che tale onere sia collegato all’erogazione del credito, anche se, in qualche modo riflette una patologia dei rapporti bancari che si esprime nello scoperto di conto corrente o nello sconfinamento di fido».
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